Il concorso straordinario per docenti precari di medie e superiori riservato agli abilitati passa alla Consulta. Della norma attuativa della legge sulla Buona Scuola se ne occuperà la Corte Costituzionale. Intanto il Consiglio di Stato ha ammesso con riserva i candidati delle categorie escluse e non ha sospeso il concorso.
La decisione del Consiglio di Stato
La sesta sezione del Consiglio di Stato ha rinviato alla Corte Costituzionale la legittimità sull’art. 17 comma 2 lett. b) e comma 3 del D.Lgs 59/2017. Nello specifico l’articolo è attuativo della legge “Buona scuola” per il riordino del sistema di reclutamento dei docenti degli istituti di istruzione secondaria. I commi citati dispongono un concorso straordinario per gli abilitati (coloro che hanno la laurea e il titolo necessario previsto dal sistema previgente), in deroga al principio secondo cui al concorso possano essere ammessi i laureati che hanno ottenuto un numero di crediti.
Il Consiglio di Stato ha osservato nella sua ordinanza che dal 1990 al 2017 l’abilitazione era requisito per la partecipazione ai concorsi. Come riporta ANSA, aver conseguito o meno l’abilitazione è dipeso da circostanze che non riguardano l’interessato, la riserva agli abilitati è una disparità di trattamento rispetto ai laureati.
Legittimità costituzionale delle norme
La validità della riserva è ammessa ma non ricomprende tra i titoli per l’abilitazione eventuali dottorati di ricerca, e il Consiglio di Stato ha sollevato un’altra questione di legittimità costituzionale. In una nota ha precisato che l’ordinanza si riferisce solo alle scuole medie e superiori ed è estranea alla questione dei diplomati magistrale che riguarda la scuola primaria.